Rubrica a cura dell’Avvocato Piera Icardi
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MANTENIMENTO ORDINARIO E STRAORDINARIO
Come e chi quantifica l’ammontare del mantenimento dovuto per i figli minori, quali sono le spese straordinarie e in che misura devono contribuire entrambi i genitori?
Da sempre, chi deve mettere mani al portafoglio si lamenta che paga troppo, mentre chi riceve, si duole che ha ricevuto troppo poco; come mettere tutti d’accordo?
Qualora non si giunga ad un accordo è necessario rivolgersi al Giudice che quantificherà l’ammontare del mantenimento dovuto dopo aver valutato le necessità della prole, le capacità contributive dei genitori e le loro risorse economiche.
La valutazione sarà di tipo globale e terrà conto anche della collocazione prevalente dei figli e dell’assegnazione della casa coniugale.
In linea di massima rientrano nel mantenimento di tipo ordinario il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l’abbigliamento abituale incluso il cambio di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa e i medicinali da banco.
Le spese di tipo straordinario sono caratterizzate da elementi di occasionalità, sporadicità e devono essere documentate, a cura di chi le anticipa, da fatture e/o ricevute.
Rientrano tra le spese extra-assegno, per esempio, le spese sanitarie non coperte dal SSN, le tasse e le assicurazioni scolastiche, il centro estivo, l’abbonamento al trasporto pubblico, i libri di testo e il materiale indicato dagli insegnanti all’inizio dell’anno scolastico, il compenso per la baby-sitter e molte altre.
Al fine di individuarle esattamente e capire per quali di esse è necessario il preventivo accordo tra i genitori, si consiglia di far riferimento al protocollo stilato dal proprio Tribunale di competenza.