Rubrica a cura dell’Avvocato Piera Icardi
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“Buongiorno, mi chiamo Anna è ho una domanda da porre all’avvocato. Io e mio marito siamo divorziati da anni. Nostro figlio è rimasto con il padre pertanto, in sede di divorzio, abbiamo stabilito una cifra che io, mensilmente, verso al mio ex marito. Ormai il ragazzo è grande, seppur non ancora autonomo ed indipendente, ed io avrei piacere di versare l’assegno di mantenimento direttamente a lui anche perché, essendo spesso fuori casa per l’università, vorrei gestisse lui la somma. Il mio ex non è d’accordo. Posso bonificare direttamente al ragazzo il mantenimento senza incorrere in problemi o devo attenermi alla sentenza? Grazie.”
Preliminarmente occorre precisare che il pagamento diretto al figlio, anziché al genitore collocatario, non è una facoltà dell’obbligato, ma può essere deciso solo dal giudice (Cass. n. 9700/2021) Secondo l’ordinanza della Corte di Cassazione del 13 aprile 2021 n. 9700 il destinatario della prestazione, come indicato dal provvedimento di separazione e/o di divorzio, non può essere modificato dalle parti.
La possibilità per l’obbligato (padre o madre che sia) di versare l’assegno direttamente al figlio è subordinata ad un provvedimento di modifica delle condizioni della separazione.
La vicenda affrontata dalla Corte di Cassazione è la seguente.
All’esito di un giudizio di separazione, il giudice stabiliva, a carico del padre, un mantenimento in favore del figlio pari a 300 euro mensili che, con la maggior età del ragazzo, iniziava a versare direttamente a lui.
Nel 2011, la madre notificava all’uomo un precetto per l’importo di €. 22,000 a titolo di arretrati per il mantenimento del ragazzo.
Il padre formulava opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c. ed eccepiva di aver versato direttamente la somma al figlio, perché maggiorenne ed in forza di un accordo concluso sia con la madre che con il ragazzo.
In primo grado, il Tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo insussistente il debito, anche in virtù dell’ammissione della donna, resa in sede di interrogatorio formale.
Ella impugnava la pronuncia e il suo gravame veniva accolto.
Secondo il giudice d’appello, infatti, il versamento diretto al figlio poteva avvenire solo in seguito ad un provvedimento giurisdizionale di mutamento delle condizioni della separazione che, nel caso in esame, non era presente e si giunge, così, in Cassazione.
Nullo l’accordo tra le parti per il versamento diretto al figlio
L’uomo lamentava il fatto che il giudice del gravame non avesse tenuto in debita considerazione le dichiarazioni della madre del ragazzo, da cui si evinceva l’accordo per il versamento diretto al figlio.
Secondo la Cassazione, la disamina di tali dichiarazioni non era rilevante ai fini della decisione assunta.
La Corte d’Appello, infatti, ha ritenuto che “qualsiasi accordo, anche tacito, fra le parti, non poteva avere l’effetto di autorizzare il debitore a versare l’assegno nelle mani del figlio, in assenza di un provvedimento giurisdizionale che avesse modificato, su istanza di quest’ultimo, le statuizioni contenute nella sentenza di separazione.
Il mantenimento è un diritto indisponibile
Il padre, nelle sue difese, affermava che le parti potessero derogare concordemente all’obbligo di mantenimento stabilito in sede di separazione e che il titolare del credito al mantenimento era il figlio una volta divenuto maggiorenne.
La Suprema Corte ha ribadito che “la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti”.
Pertanto, un accordo tra i genitori non può modificare la persona del creditore o del debitore come stabiliti nel provvedimento giurisdizionale.
Solo il giudice può imporre il pagamento diretto al figlio maggiorenne
Secondo gli ermellini, l’art. 337 septies c. 1 c.c. stabilisce che spetti unicamente al giudice disporre il pagamento di un assegno ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente; solo con l’emissione di un simile provvedimento, il mantenimento è corrisposto direttamente all’avente diritto.
Quindi, “il pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell’obbligato, ma può essere solo il frutto di una decisione giudiziaria”. In conclusione il consiglio che mi sento di dare alla sig.ra Anna, al fine di non incorrere nel recupero coatto delle somme non versate direttamente all’ex marito per il mantenimento del figlio, è quello di continuare a versare l’assegno di mantenimento direttamente al padre del ragazzo.
In alternativa può far ricorso al Tribunale al fine di ottenere una sentenza di modifica delle condizioni divorzio e il versamento del contributo al mantenimento direttamente al ragazzo.